Segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing)
Whistleblowing nell’Agenzia
In Italia, il c.d. „whistleblowing“ già da anni è stato introdotto e disciplinato a livello normativo quale misura generale di prevenzione della corruzione. La finalità del whistleblowing è quella di contribuire a far emergere reati e altri fatti illeciti, commessi all’interno di un’organizzazione.
Per conseguire tale obiettivo, viene accordata una tutela legale alla persona segnalante (detta anche “whistleblower”) che ha comunicato informazioni sulla presunta commissione di questi fatti illeciti.
La menzionata tutela consiste nel fatto che la segnalazione, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, viene trattata all’interno di una cornice che garantisce l’assoluta riservatezza. A titolo di esempio, solo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché un ristretto numero dei suoi collaboratori possono essere a conoscenza dell’identità della persona segnalante. L’identità della persona segnalante non viene pertanto comunicata ad altre strutture organizzative nel corso dell’istruttoria interna, avviata in conseguenza di una segnalazione. Ciò vale anche per tutti le altre informazioni da cui possa evincersi tale identità.
Le altre strutture organizzative coinvolte nell’istruttoria dovranno quindi limitarsi a verificare la fondatezza dei fatti segnalati, riferendo in seguito gli esiti dei loro accertamenti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, infine, sul seguito da dare alle segnalazioni ricevute.
La persona segnalante è inoltre protetta da eventuali ritorsioni, la cui adozione è vietata nei suoi confronti. Nessuna misura che provoca un danno ingiusto alla persona segnalante potrà quindi essere intrapresa a causa della segnalazione.
Dalle sottostanti informazioni si possono evincere maggiori dettagli sulla vigente disciplina normativa, da ultimo oggetto di revisione ad opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito d.lgs. n. 24/2023).
L’Agenzia ha adeguato la propria procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing alle nuove disposizioni, con particolare riguardo a presupposti, modalità e limiti del whistleblowing.
A seguire la procedura per la gestione delle segnalazioni:
Whistleblowing - Procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni
Il d.lgs. n. 24/2023 prevede diverse modalità di segnalazione: interna, ossia rivolta al RPCT dell’amministrazione di riferimento; esterna, ossia rivolta all’ANAC; divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.
Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste al punto II., possono effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o la divulgazione pubblica.
I. Canali di segnalazione interna:
Le segnalazioni di informazioni su violazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure orale, utilizzando uno dei canali di segnalazione interna di seguito specificati.
1. Le segnalazioni in forma scritta possono essere presentate:
- mediante l’apposita piattaforma informatica di segnalazione Whistleblowing, accessibile al seguente link: Agenzia per i Contratti Pubblici | Home
- mediante consegna a mano o recapito a mezzo del servizio postale. In tal caso, la segnalazione va inserita in una BUSTA CHIUSA recante la dicitura “RISERVATA PERSONALE”, e deve essere consegnata o inviata al seguente indirizzo:
Agenzia per i contratti pubblici – ACP
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
via Alto Adige 50
39100 Bolzano
Per redigere la segnalazione, la persona segnalante può compilare l’apposito modulo.
La segnalazione cartacea deve essere in ogni caso sottoscritta dalla persona segnalante e corredata di copia di un suo documento di riconoscimento. Al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante, si consiglia di separare la segnalazione e la copia del documento di riconoscimento, inserendo quest’ultima in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta piccola dovrà essere inserita – unitamente alla segnalazione – in quella più grande, che andrà poi consegnata o inviata a mezzo posta all’indirizzo indicato.
Informazioni ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali dei facilitatori, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate in una segnalazione di informazioni su violazioni.
2. Le segnalazioni effettuate in forma orale possono essere presentate:
- registrando un messaggio vocale tramite l’apposita piattaforma informatica di segnalazione Whistleblowing, accessibile al seguente link: Agenzia per i Contratti Pubblici | Home. In sede di registrazione del messaggio vocale, il software provvede automaticamente ad alterare la voce della persona segnalante, al fine di renderla non riconoscibile.
- richiedendo un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel corso dell’incontro, da fissarsi entro un termine ragionevole, la persona segnalante potrà rilasciare le sue dichiarazioni, di cui verrà redatto apposito processo verbale. In seguito alla stesura del verbale, la persona segnalante avrà facoltà di prenderne visione, richiedere le rettifiche eventualmente necessarie, nonché di confermarlo mediante la propria sottoscrizione.
Resta comunque ferma la possibilità per l’amministrazione di procedere alle opportune e necessarie verifiche anche in presenza di una segnalazione anonima, purché la medesima sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari. Gli autori di segnalazioni anonime non beneficiano peraltro delle misure di tutela previste dalla normativa in materia di whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 24/2023.
II. Il canale di segnalazione esterna
In Italia, il canale di segnalazione esterna viene gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
a) |
1) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, oppure 2) il canale di segnalazione interna, pur essendo obbligatorio, non è attivo, oppure 3) il canale di segnalazione interna, pur essendo stato attivato, non è conforme a quanto previsto dalle disposizioni vigenti (cfr. l’articolo 4 del d.lgs. n. 24/2023); |
b) |
la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; |
c) |
la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; |
d) |
la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. |
Tutte le informazioni utili in ordine a presupposti e modalità per effettuare una segnalazione esterna sono reperibili sul sito istituzionale dell’ANAC, al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing